In Italia è vietato fare Direct Marketing via email?

 

No!

…a patto che al destinatario sia stata fatta preventivamente una richiesta scritta (via mail, via fax, via contratto) sul consenso ad inviare il materiale pubblicitario.

Riformuliamo la domanda in altro modo:

In Italia è vietato fare Direct Marketing via email senza consenso?

Si, categoricamente!

A sostegno di questa affermazione vi sono una serie di provvedimenti del Garante della Privacy che ne decretano la piena applicabilità per legge. I due più importanti, ma ne esistono altri, sono il 1727662 del Marzo 2010 e il 1729175 del Maggio 2010 i quali dichiarano che

“è illecito il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l’utilizzo della posta elettronica per l’invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati.

Ad ogni modo, per suffragare senza dubbi quanto detto, mi sono permesso di scrivere una email al Garante per avere maggiori indicazioni a riguardo. Questa la risposta che mi è pervenuta gentilmente :

Gentile Signor Ferla,
   In relazione alla e-mail dell’11gennaio 2011, La informiamo che questa Autorità cura la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità attraverso atti e provvedimenti di carattere generale, consultabili sul sito www.garanteprivacy.it, da cui è possibile trarre valide indicazioni anche per la soluzione di singoli quesiti. La informiamo che la tematica di Suo interesse è disciplinata dall’art. 130 del d. lg. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Occorre, inoltre, fare riferimento al provvedimento generale “Spamming: Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie” del 29 maggio 2003 (consultabile sul sito istituzionale al doc. web n. 29840 o nella sezione “provvedimenti” > “per materia” > “Spam (fax, e-mail, SMS)”). Per completezza, si consiglia di consultare il dossier pubblicato sull’argomento nella sezione “Attività dell’Autorità > dossier”, all’interno del quale troverà indicazioni importanti per l’inquadramento della disciplina anche a livello europeo.
Si ricorda altresì che il Codice è consultabile sul sito istituzionale, nella sezione “Normativa > italiana” e che all’interno della sezione “Quesiti più frequenti” è possibile consultare la scheda “Come rivolgersi al Garante” riguardo agli strumenti di tutela attivabili dinanzi a codesta Autorità.
Distinti saluti.

 

Il link indicato nella email, che riporto qui per semplicità, definisce tutta una serie di punti e di tematiche in cui applicare la legge legata alla riservatezza dei dati personali e sensibili.

La parte che però mi ha interessato maggiormente è quella riguardante “Messaggi per conto terzi e acquisto di banche dati“; in sostanza detta alcune disposizioni riguardo a quelle fantomatiche società che vendono decine di migliaia di indirizzi email (magari anche a bassissimo prezzo) sostenendo che provengano da loro personali database raccolti su persone fidate ed interessate. La disposizione del garante non lascia spazio anche in questo caso a dubbi: la legittimità del dato e del suo uso è esclusiva di colui a cui è stato dato il consenso (sia esso in stato italiano o estero) e non di colui a cui viene venduto tale dato (il quale deve nuovamente chiederne il consenso).

Ad ogni modo questa situazione dipinge un quadro abbastanza certo e regolamentato, gettando le basi per le modalità corrette nell’eseguire Direct Marketing in Italia e che possiamo riassumere brevemente attraverso questa serie di punti :

1. Reperire personalmente i contatti a cui inviare le email;

2. Inviare inizialmente una richiesta di consenso all’uso dei dati, senza riferimenti pubblicitari;

3. Profilare gli indirizzi risultati dall’indagine;

4. Eliminare gli indirizzi che non hanno specificato il consenso;

5. Permettere sempre la possibilità volontaria di eliminazione di un contatto dalla lista;

6. Inviare le email pubblicitarie senza essere invadenti;

 

Ora non dite che non lo sapete!

PS: E se magari vi state chiedendo se si possa fare Direct Marketing via fax senza consenso? Beh, il Garante della Privacy definisce l’illecito anche qui (1719891 e 1719901)

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Daniele Ferla
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